Art. 4.
(Copertura dell'organico delle corti d'appello e delle procure generali della Repubblica presso le corti d'appello di Sassari e di Taranto).

      1. Alla copertura dell'organico dei magistrati delle corti d'appello di Sassari e di Taranto e delle procure generali della Repubblica presso le medesime corti d'appello, si provvede mediante assegnazione del personale in servizio, alla data di cui al comma 3 dell'articolo 3, rispettivamente presso la sezione distaccata di Sassari della corte d'appello di Cagliari, la sezione distaccata di Taranto della corte d'appello di Lecce e le rispettive procure generali; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

 

Pag. 5


      2. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo delle corti d'appello di Sassari e di Taranto e delle procure generali della Repubblica presso le medesime corti d'appello, si provvede mediante assegnazione del personale in servizio, alla data di cui al comma 3 dell'articolo 3, rispettivamente presso la sezione distaccata di Sassari della corte d'appello di Cagliari, la sezione distaccata di Taranto della corte d'appello di Lecce e le rispettive procure generali; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.